Il condomino che parcheggia la propria autovettura in una porzione di cortile condominiale non consentendone l’uso agli altri condomini viola l’art. 1102 c.c. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in cassazione.
La Suprema Corte interviene ancora una volta sull’uso delle parti comuni nel condominio con la ordinanza n. 7618/19 della Sez. IV depositata in data 18 marzo 2019.
La fattispecie nasce dinanzi al Giudice Pace di Napoli con la richiesta di un condomino di far cessare il parcheggio nel cortile condominiale di un motociclo in quanto tale parcheggio avrebbe ostruito l’ingresso dell’abitazione dell’attore e non avrebbe consentito ex art. 1102 c.c. l’uso della parte comune agli altri condomini.
Il convenuto -costituendosi- ha chiesto il rigetto delle richieste dell’attore in quanto il parcheggio era sporadico e della durata pochi minuti. Sia il Giudice di Pace che -in appello- il Tribunale hanno accolto la richiesta della parte che chiedeva la cessazione del parcheggio perché risultava provata la violazione dell’art. 1102 c.c.
Con un unico motivo il convenuto in primo grado ha chiesto la cassazione della sentenza per la violazione dell’art. 116 c.p.c. avente ad oggetto la valutazione della prova da parte del giudice di merito. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove. Le soste erano sporadiche e per brevi periodi e non di lungo periodo come sostenuto dal Tribunale sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie. Non vi era quindi alcuna violazione dell’art. 1102 c.c.
La Cassazione con la pronuncia in esame ha rigettato il ricorso. La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere motivo di ricorso in cassazione.
I giudici di merito hanno accertato la violazione dell’art. 1102 c.c. in quanto secondo la loro insindacabile valutazione delle risultanze istruttorie la sosta, configurandosi come “stabile occupazione”, impediva agli altri condomini l’uso della parte condominiale comune.
Del resto -anche a volere considerare l’eccezione del ricorrente secondo cui la sosta era sporadica e per poco tempo- la Suprema Corte sostiene che l’art. 1102 c.c. “non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni dell’uso, sicchè può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.
(Altalex, 18 aprile 2019. Nota di Giorgio Modugno)